Domande e risposte
Domande generali
Il registro per la trasparenza è un registro non pubblico, gestito a livello centrale e contenente informazioni delle imprese sugli aventi economicamente diritto.
La legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) costituisce la base legale del registro. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’autorità che tiene il registro, mentre il Dipartimento federale delle finanze (DFF), in qualità di autorità di controllo, verifica la correttezza, la completezza e l’attualità delle informazioni iscritte nel registro.
base legale:
Gli aventi economicamente diritto sono i «veri» proprietari di una persona giuridica. Occorre individuare la persona fisica al vertice della catena di proprietà e di controllo di qualsiasi impresa, ovvero la persona che in ultima istanza la controlla o ne trae profitto economico. Si può trattare di soci o azionisti.
La persona giuridica può anche essere detenuta da altre persone giuridiche, da persone che agiscono a nome di terzi o da strutture giuridiche complesse. In questi casi, occorre risalire la catena di controllo per individuare la persona o le persone che effettivamente esercitano il controllo o traggono profitto economico dalla struttura giuridica.
Una persona controlla un’impresa se detiene almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’impresa. Può inoltre controllare un’impresa anche in altri modi oltre alla partecipazione, ad esempio quando, pur possedendo poche quote o non possedendone affatto, può comunque influenzare le decisioni importanti in seno all’impresa in virtù di accordi contrattuali.
L’avente economicamente diritto controlla l’impresa direttamente o indirettamente. Il controllo è indiretto se esercitato tramite persone fisiche, enti giuridici o trust interposti. L’avente economicamente diritto può inoltre esercitare il proprio controllo da solo o d’intesa con terzi.
base giuridica:
Il membro superiore dell’organo direttivo annuncia gli aventi economicamente diritto. Tale compito può essere conferito a un’altra persona all’interno dell’impresa o a un terzo: in questo caso, una persona fisica viene autorizzata a effettuare gli annunci al registro per la trasparenza, diventando anche la persona di contatto responsabile di fronte all’autorità che tiene il registro. I dati relativi alla persona che effettua l’annuncio devono in ogni caso essere trasmessi al registro per la trasparenza (cognome, nome, ruolo all’interno dell’impresa o rapporto con essa, indirizzo e-mail).
Il registro per la trasparenza non è pubblico. L’accesso è riservato all’autorità di controllo e alle autorità citate nella legge, agli intermediari finanziari e ai consulenti ai sensi dell’articolo 2 capoversi 3bis e 3ter della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Questi soggetti possono utilizzare il registro per la trasparenza esclusivamente per adempiere ai compiti conferiti loro dalla legge.
base giuridica:
Di norma, un’entità giuridica soggetta agli obblighi di annuncio trasmette il proprio annuncio al registro per la trasparenza per via elettronica. In alcuni casi previsti dalla legge, l’annuncio può essere trasmesso anche tramite il registro di commercio. Alcune entità giuridiche, come le società a garanzia limitata (Sagl) e alcune società anonime con un unico azionista, possono inoltre beneficiare di una procedura di annuncio semplificata se sono soddisfatte le condizioni previste dall’ordinanza (cfr. domanda "a quali condizioni un’entità giuridica può annunciare i propri aventi economicamente diritto in modo semplificato?"). In tal caso, le informazioni pertinenti sono riprese direttamente dal registro di commercio.
Le imprese possono cominciare a registrarsi su EasyGov.swiss, verificare le proprie strutture di proprietà, documentare le catene di controllo e identificare i propri aventi economicamente diritto. Le SA, le SICAV e le Sagl sono già tenute ad avere le informazioni richieste dal registro per la trasparenza. Gli azionisti sono inoltre obbligati a fornire tali informazioni alla società.
L’impresa riceve una conferma tramite il canale prescelto non appena l’annuncio è iscritto nel registro per la trasparenza.
Sì, le persone sono annunciate nel quadro di un controllo congiunto. Ogni persona va registrata singolarmente.
Il registro per la trasparenza ha l’obiettivo di identificare in modo univoco gli aventi economicamente diritto di un’impresa, rendendo trasparenti le strutture di controllo delle imprese per evitare che vengano utilizzate ai fini di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, corruzione o elusione di sanzioni. Al contempo sostiene le autorità di perseguimento penale, consentendo loro di derterminare in modo rapido e affidabile chi sta effettivamente dietro una struttura giuridica.
Il registro per la trasparenza contribuisce così a rafforzare l’integrità e la competitività della piazza economica e finanziaria svizzera e a garantire la fiducia nel sistema finanziario. Inoltre, assicura l’attuazione degli standard internazionali in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo, ad esempio quelli raccomandati dal gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI).
Una persona fisica è un essere umano. Nel contesto del registro per la trasparenza, l’avente economicamente diritto deve sempre essere una persona fisica. Una società o un altro tipo di entità giuridica non è una persona fisica. Se una tale entità giuridica detiene almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’impresa oppure la controlla in altro modo, occorre in linea di principio esaminare quali persone fisiche la controllano in ultima istanza.
Domande sugli enti giuridici soggetti all’obbligo di annuncio
Sono soggette all’obbligo di annuncio:
- le società anonime;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative;
- le società d’investimento a capitale variabile (SICAV);
- le società d’investimento a capitale fisso (SICAF);
- le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.
Sono altresì soggette a tale obbligo le persone giuridiche di diritto estero che
- detengono una succursale in Svizzera iscritta nel registro di commercio;
- hanno l’amministrazione effettiva in Svizzera; o
- sono proprietarie di un fondo in Svizzera o acquistano un fondo in Svizzera ai sensi dell’articolo 4 della legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte delle persone all’estero (LAFE).
Non sono invece soggetti all’obbligo di annuncio:
- le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa, nonché le filiali detenute direttamente o indirettamente per oltre il 75 per cento da una o più società i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa;
- gli istituti di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza soggetti a vigilanza secondo gli articoli 61 e 64a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono detenuti direttamente o indirettamente per almeno il 75 per cento da uno o più enti pubblici.
Il registro per la trasparenza si basa sull’autodichiarazione. Le imprese soggette all’obbligo di annuncio sono tenute, autonomamente ed entro i termini stabiliti dalla legge, a identificare, verificare e annunciare i propri aventi economicamente diritto. Inoltre, devono garantire che i dati siano sempre corretti e aggiornati.
base giuridica:
Nei testi giuridici si utilizzano i termini «entità giuridica» o «persona giuridica». Questi termini indicano le forme giuridiche disciplinate dalla LTPG, ad esempio una SA, una Sàrl o una società cooperativa. Il termine ”impresa“ viene talvolta utilizzato nei testi informativi per facilitarne la lettura.
Domande relative alle iscrizioni nel registro
Le iscrizioni nel registro per la trasparenza sono esenti da emolumenti. Lo stesso vale per eventuali modifiche o cancellazioni di iscrizioni già esistenti.
I solleciti, le diffide e le decisioni emanati dall’autorità che tiene il registro o dall’autorità di controllo nonché il rilascio di estratti del registro sono invece soggetti a emolumenti. Gli attestati di iscrizione al registro sono gratuiti.
base giuridica:
Domande sui dati da annunciare
Per ogni avente economicamente diritto vanno annunciati:
- cognome e nome(i), data di nascita, cittadinanze, Comune e Stato di domicilio, indirizzo, le informazioni necessarie sulla natura ed estensione del controllo esercitato.
La procedura di annuncio semplificata può essere utilizzata unicamente nei seguenti casi:
- Per una società a garanzia limitata (Sagl): se tutti i soci sono persone fisiche e se le persone da annunciare sono gli stessi soci che detengono almeno il 25% del capitale. La Sagl non deve essere in liquidazione, in fallimento o in moratoria.
- Per una società anonima unipersonale: se vi è un unico azionista, se tale azionista è una persona fisica, se è iscritto nel registro di commercio quale unico membro del consiglio di amministrazione e se è l’unico avente economicamente diritto della società. La società anonima unipersonale non deve essere in liquidazione, in fallimento o in moratoria.
Se queste condizioni non sono tutte soddisfatte, la procedura di annuncio semplificata non può essere utilizzata.
Domande sugli estratti
Il registro per la trasparenza non è pubblico e non può essere consultato direttamente dalle imprese. È tuttavia possibile richiedere estratti del registro o attestati di iscrizione al registro.
Domande sulla fase pilota
Durante la fase Friends & Family tutte le funzionalità del registro, le interfacce e i processi vengono testati con un numero limitato di imprese selezionate. Una seconda fase è prevista con un numero più ampio di imprese a partire da agosto 2026 e chiunque desideri partecipare è il benvenuto. Le condizioni di partecipazione e i prerequisiti sono disponibili sulla pagina "fase pilota".