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Chi deve effettuare gli annunci?

Il registro per la trasparenza si basa sull’autodichiarazione. Le imprese soggette all’obbligo di annuncio sono tenute, autonomamente ed entro i termini stabiliti dalla legge, a identificare, verificare e annunciare i propri aventi economicamente diritto. Inoltre, devono garantire che i dati siano sempre corretti e aggiornati.

Forme giuridiche con obbligo di annuncio

La maggior parte delle imprese di diritto svizzero è tenuta a iscriversi al registro per la trasparenza. Non sono soggette a tale obbligo le società di persone, quali le imprese individuali, le società in nome collettivo o in accomandita nonché determinate persone giuridiche.

Sono soggette all’obbligo di annuncio:

  • le società anonime;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società cooperative;
  • le società d’investimento a capitale variabile (SICAV);
  • le società d’investimento a capitale fisso (SICAF);
  • le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;

le persone giuridiche di diritto estero che

  • detengono una succursale in Svizzera iscritta nel registro di commercio;
  • hanno l’amministrazione effettiva in Svizzera;
  • sono proprietarie di un fondo o acquistano un fondo in Svizzera.

Non sono assoggettate alla legge:

  • le società quotate in borsa e le loro filiali detenute per oltre il 75 per cento;
  • le casse pensioni e altri istituti di previdenza soggetti per legge a vigilanza;
  • le imprese detenute per almeno il 75 per cento dallo Stato (p. es. Confederazione, Cantone, Comune);
  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo;
  • le società in accomandita;
  • le fondazioni;
  • le associazioni.

Gli elenchi completi rispettivamente delle società tenute ad annunciare i propri aventi economicamente diritto e delle persone giuridiche esentate da tale obbligo figurano agli articoli 2 e 3 LTPG.