Chi deve effettuare gli annunci?
Il registro per la trasparenza si basa sull’autodichiarazione. Le imprese soggette all’obbligo di annuncio sono tenute, autonomamente ed entro i termini stabiliti dalla legge, a identificare, verificare e annunciare i propri aventi economicamente diritto. Inoltre, devono garantire che i dati siano sempre corretti e aggiornati.
Forme giuridiche con obbligo di annuncio
La maggior parte delle imprese di diritto svizzero è tenuta a iscriversi al registro per la trasparenza. Non sono soggette a tale obbligo le società di persone, quali le imprese individuali, le società in nome collettivo o in accomandita nonché determinate persone giuridiche.
Sono soggette all’obbligo di annuncio:
- le società anonime;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative;
- le società d’investimento a capitale variabile (SICAV);
- le società d’investimento a capitale fisso (SICAF);
- le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
le persone giuridiche di diritto estero che
- detengono una succursale in Svizzera iscritta nel registro di commercio;
- hanno l’amministrazione effettiva in Svizzera;
- sono proprietarie di un fondo o acquistano un fondo in Svizzera.
Non sono assoggettate alla legge:
- le società quotate in borsa e le loro filiali detenute per oltre il 75 per cento;
- le casse pensioni e altri istituti di previdenza soggetti per legge a vigilanza;
- le imprese detenute per almeno il 75 per cento dallo Stato (p. es. Confederazione, Cantone, Comune);
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita;
- le fondazioni;
- le associazioni.
Gli elenchi completi rispettivamente delle società tenute ad annunciare i propri aventi economicamente diritto e delle persone giuridiche esentate da tale obbligo figurano agli articoli 2 e 3 LTPG.